Etichettatura ambientale degli imballaggi

L’obbligo di rispettare le normative riguardanti l’etichettatura ambientale annuncia una vera rivoluzione nel mondo degli imballaggi. Necessarie per contribuire al corretto smaltimento delle confezioni, le nuove prescrizioni sono una risposta inconfutabile al problema della sostenibilità ambientale legato ai rifiuti, dalle difficoltà di smaltimento a quelle di riciclo.

È il decreto legislativo 116 del 3 settembre 2020 a definire le norme sulle etichette ambientali che, in linea con la Direttiva europea UE 2018/852, stabiliscono come tutti gli imballaggi debbano essere etichettati in modo che il consumatore finale possa provvedere alla loro raccolta e al riciclo in modo più semplice, per smaltirli correttamente.

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Sono due, quindi, gli oneri per produttori e aziende:

  • Indicare la natura dell’imballaggio, già obbligatorio dal 26 settembre 2020. Riguarda principalmente i produttori, in generale le aziende del canale B2B che si rivolgono, quindi, ad altre realtà di business, non direttamente al consumatore finale (un esempio, nel settore della stampa, è quello dei produttori di inchiostri per tipografie, obbligati a indicare la natura dell’imballaggio sul cartone contenente i barattoli di inchiostro). Su tutti gli imballaggi, primari, secondari e terziari, i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista della decisione 97/129/CE.
  • Provvedere all’adeguamento delle etichette secondo le nuove modalità stabilite dal decreto, entro il 1 gennaio 2022. Le aziende del canale B2C, che si rivolgono quindi al consumatore finale, possono godere della proroga per tutto l’anno 2021 per realizzare le nuove etichette ambientali. Dal 1 gennaio 2022, infatti, non saranno più ammesse etichette non a norma, nemmeno se già stampate.

Chi è tenuto a realizzare le nuove etichette?

A rispettare già i nuovi vincoli sono i produttori, che su tutti gli imballaggi devono riportarne la natura tramite codifica alfa-numerica. Rientrano nella categoria i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Ma in termini di sostenibilità, il ruolo più importante è quello del consumatore finale, tenuto a provvedere alla raccolta o riciclo delle confezioni. Diventa essenziale per cui il compito delle aziende proprietarie dei packaging, di tutte le realtà che, prima di immettere i propri prodotti sul mercato, vestono le confezioni attraverso una precisa comunicazione visiva, dalle imprese del settore alimentare ed enologico a quelle della cosmesi, chimica e igiene.

È necessario, pertanto, che le aziende rivedano l’impostazione grafica delle proprie etichette prima di commissionarne una nuova produzione, entro la fine del 2021.

Indicazioni per l’etichettatura ambientale, da dove iniziare?

L’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di supportare il consumatore nella raccolta differenziata attraverso opportune diciture in etichetta; tutti gli imballaggi vanno etichettati nella forma e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci per raggiungere lo scopo.

Prima di tutto, vanno distinti gli imballaggi monocomponente da quelli multicomponente.

Per i monocomponente, l’azienda è obbligata a riportare la codifica del materiale secondo la decisione 97/129/CE e le indicazioni sulla raccolta. È possibile aggiungere volontariamente sull’etichetta maggiori dati riguardo alla tipologia di imballaggio e più informazioni per supportare il consumatore nella raccolta differenziata.

Per i multicomponente, l’impresa è tenuta a distinguere le parti non separabili a mano da quelle che invece lo sono. Si considerano separabili a mano tutte le componenti che possono essere divise dall’imballaggio principale solo con le mani, senza l’aiuto di altri strumenti e senza rischi. Ogni componente separabile dal resto del packaging deve riportare la codifica del materiale e le indicazioni sulla raccolta differenziata qualora non fossero indicate già sull’imballaggio esterno. Tipico esempio di parti non separabili a mano è quello della bottiglia di vetro con etichetta adesiva, ove non è necessario specificare i dati relativi alla sola etichetta.

Se, infine, si opta per l’etichettatura riportata completamente all’esterno del packaging, il modello più indicato è: tipologia d’imballo delle diverse componenti separabili manualmente, codifica identificativa del materiale di imballaggio di ogni componente secondo la decisione 97/129/CE, indicazioni sulla raccolta con specifiche sulla famiglia di materiali di ciascuna componente.